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CENTRI PER L'IMPIEGO:
La riforma del collocamento sta gradualmente prendendo forma. Le
regole sull’iscrizione e sull’avviamento al lavoro hanno
subito profondi cambiamenti. Compete infatti a ciascuna Regione
emanare le norme per disciplinare l’organizzazione dei nuovi
servizi, permettendo così la piena operatività della
riforma.
Le trasformazioni più importanti riguardano la semplificazione
delle procedure, attraverso l’attivazione di un elenco anagrafico
in sostituzione delle vecchie liste di collocamento, e l’attivazione
di un Sistema informativo lavoro (Sil), una rete informatica per
favorire l’incontro tra domanda e offerta.
Il
ruolo principale nella gestione e nell’erogazione dei servizi
del collocamento è svolto dai Centri per l’impiego,
che sostituiscono gli uffici di collocamento. Questi centri sono
dislocati a livello provinciale e locale, dando quindi un’impronta
decentrata a tutto il sistema del nuovo impiego.
Le
persone in cerca di lavoro devono presentarsi presso uno di questi
centri, indipendentemente dal luogo di residenza, per dichiarare
la loro immediata disponibilità lavorativa. Vengono poi inserite
in un elenco anagrafico, contenente i dati anagrafici del lavoratore,
quelli relativi alla residenza e al domicilio, alla composizione
del nucleo familiare, i titoli di studio, l’appartenenza a
categorie protette e lo stato occupazionale. L’iscrizione
vale per tutta la vita lavorativa, salvo che il soggetto ne chieda
la cancellazione.
In
tal modo si eliminano le liste di collocamento con l’iscrizione
in base all’anzianità, alle condizioni familiari o
economiche. Conseguentemente non è più necessario
timbrare annualmente il libretto di disoccupazione (in termini tecnici
il modello C15).
I
lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento sono
inclusi d’ufficio nel nuovo elenco. Tuttavia, in attesa che
le Regioni completino la riforma, restano provvisoriamente in vigore
le graduatorie precedenti.
Il
disoccupato viene inserito, tramite una scheda personale, nel Sistema
informativi lavoro, una rete di banche dati regionali e provinciali
che costituisce il patrimonio informatico nazionale del lavoro.
Aziende pubbliche e private, ed agenzie interinali possono accedere
al sistema. In tal modo si favorirà l'incontro tra le richieste
delle aziende e le professionalità esistenti nelle banche-dati.
Sarà poi l'azienda a fare la selezione e a decidere autonomamente
chi assumere.
Il
Centro per l'impiego dovrà garantire obbligatoriamente a
ciascun iscritto un colloquio di orientamento e/o un'offerta di
lavoro o di formazione, entro un determinato periodo di tempo dall’inizio
dello stato di disoccupazione: entro sei mesi ai giovani in cerca
di prima occupazione, entro un anno a chi è disoccupato da
lungo tempo.
I
disoccupati e gli inoccupati, da parte loro, hanno l’obbligo
di trasferirsi se nella loro scheda, ad esempio, hanno dichiarato
tale disponibilità. Altrimenti, perderanno per un certo periodo
di tempo, alcune possibilità come quella di frequentare corsi
di formazione, o quella di usufruire di determinati benefici previdenziali.
La
perdita dello stato di disoccupazione può avvenire per: mancata
presentazione al colloquio orientativo, salvo il caso di comprovati
impedimenti oggettivi (è ammesso ritardo di 15 giorni) o
di ragioni di salute.
Rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro
ubicato nel raggio di 50 km dal domicilio del disoccupato (indeterminato,
determinato o temporaneo in tal caso se superiore a 4 mesi). L’offerta
deve essere adeguata alla professionalità del disoccupato
altrimenti può essere rifiutato.
In caso di accettazione di un lavoro di durata inferiore a 12 mesi,
non si perde l’anzianità di iscrizione, ma si ha sospensione
della stessa per la durata del rapporto di lavoro.
Se invece il rapporto di lavoro, che viene accettato, supera i 12
mesi, il disoccupato perde l’anzianità per un periodo
di tempo pari alla durata del rapporto dopo i 12 mesi. Pertanto
se il contratto di lavoro è di 14 mesi, si perdono 2 mesi
di anzianità.
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