Tel.: 0835/902253
 
CENTRI PER L'IMPIEGO IN PROVINCIA DI MATERA
SEDE INDIRIZZO TELEFONO FAX ORARI D'APERTURA
 
MATERA
VIA DEI PEUCEZI 0835/263711 0835/269999 da lun. a ven. 09,00 - 12,00; mar e gio. 16,00 - 17,00
POLICORO
VIA M. COPPOLA 0835/972017 0835/902742 da lun. a ven. 09,00 - 12,00; mar e gio. 16,00 - 17,00
 
ULTERIORI STRUTTURE PERIFERICHE
FERRANDINA VIALE MAZZINI 0835/556105 0835/755428 da lun. a ven. 09,00 - 12,00; mar e gio. 16,00 - 17,00
STIGLIANO VIA S. MARTINO 0835/567238 0835/565265 da lun. a ven. 09,00 - 12,00; mar e gio. 16,00 - 17,00
CENTRI PER L'IMPIEGO:
La riforma del collocamento sta gradualmente prendendo forma. Le regole sull’iscrizione e sull’avviamento al lavoro hanno subito profondi cambiamenti. Compete infatti a ciascuna Regione emanare le norme per disciplinare l’organizzazione dei nuovi servizi, permettendo così la piena operatività della riforma.
Le trasformazioni più importanti riguardano la semplificazione delle procedure, attraverso l’attivazione di un elenco anagrafico in sostituzione delle vecchie liste di collocamento, e l’attivazione di un Sistema informativo lavoro (Sil), una rete informatica per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Il ruolo principale nella gestione e nell’erogazione dei servizi del collocamento è svolto dai Centri per l’impiego, che sostituiscono gli uffici di collocamento. Questi centri sono dislocati a livello provinciale e locale, dando quindi un’impronta decentrata a tutto il sistema del nuovo impiego.

Le persone in cerca di lavoro devono presentarsi presso uno di questi centri, indipendentemente dal luogo di residenza, per dichiarare la loro immediata disponibilità lavorativa. Vengono poi inserite in un elenco anagrafico, contenente i dati anagrafici del lavoratore, quelli relativi alla residenza e al domicilio, alla composizione del nucleo familiare, i titoli di studio, l’appartenenza a categorie protette e lo stato occupazionale. L’iscrizione vale per tutta la vita lavorativa, salvo che il soggetto ne chieda la cancellazione.

In tal modo si eliminano le liste di collocamento con l’iscrizione in base all’anzianità, alle condizioni familiari o economiche. Conseguentemente non è più necessario timbrare annualmente il libretto di disoccupazione (in termini tecnici il modello C15).

I lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento sono inclusi d’ufficio nel nuovo elenco. Tuttavia, in attesa che le Regioni completino la riforma, restano provvisoriamente in vigore le graduatorie precedenti.

Il disoccupato viene inserito, tramite una scheda personale, nel Sistema informativi lavoro, una rete di banche dati regionali e provinciali che costituisce il patrimonio informatico nazionale del lavoro. Aziende pubbliche e private, ed agenzie interinali possono accedere al sistema. In tal modo si favorirà l'incontro tra le richieste delle aziende e le professionalità esistenti nelle banche-dati. Sarà poi l'azienda a fare la selezione e a decidere autonomamente chi assumere.

Il Centro per l'impiego dovrà garantire obbligatoriamente a ciascun iscritto un colloquio di orientamento e/o un'offerta di lavoro o di formazione, entro un determinato periodo di tempo dall’inizio dello stato di disoccupazione: entro sei mesi ai giovani in cerca di prima occupazione, entro un anno a chi è disoccupato da lungo tempo.

I disoccupati e gli inoccupati, da parte loro, hanno l’obbligo di trasferirsi se nella loro scheda, ad esempio, hanno dichiarato tale disponibilità. Altrimenti, perderanno per un certo periodo di tempo, alcune possibilità come quella di frequentare corsi di formazione, o quella di usufruire di determinati benefici previdenziali.

La perdita dello stato di disoccupazione può avvenire per: mancata presentazione al colloquio orientativo, salvo il caso di comprovati impedimenti oggettivi (è ammesso ritardo di 15 giorni) o di ragioni di salute.
Rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro ubicato nel raggio di 50 km dal domicilio del disoccupato (indeterminato, determinato o temporaneo in tal caso se superiore a 4 mesi). L’offerta deve essere adeguata alla professionalità del disoccupato altrimenti può essere rifiutato.
In caso di accettazione di un lavoro di durata inferiore a 12 mesi, non si perde l’anzianità di iscrizione, ma si ha sospensione della stessa per la durata del rapporto di lavoro.
Se invece il rapporto di lavoro, che viene accettato, supera i 12 mesi, il disoccupato perde l’anzianità per un periodo di tempo pari alla durata del rapporto dopo i 12 mesi. Pertanto se il contratto di lavoro è di 14 mesi, si perdono 2 mesi di anzianità.